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Chi è beneficiario dell'amministrazione di sostegno può redigere testamento?Sent n. 2648 del 6 febbraio 2026.

  • Immagine del redattore: Giulia Tatone
    Giulia Tatone
  • 25 feb
  • Tempo di lettura: 1 min

Sì, il beneficiario di amministrazione di sostegno ha la capacità di redigere un testamento di qualsiasi tipologia, tendenzialmente da solo.


Il testamento pubblico è nullo se, all’atto notarile, partecipa anche l’amministratore di sostegno, pur trattandosi di persona capace di intendere e di volere sottoposta ad ADS.


È il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2648 del 6 febbraio 2026 ma già noto secondo le norme di legge in quanto l'art.591 c.c. prevede i casi tassativi di incapacità a testare.

La Corte ha precisato che il beneficiario di amministrazione di sostegno, se capace di intendere e di volere, può fare testamento, salvo che il Giudice Tutelare, nel decreto di nomina, abbia espressamente escluso la capacità di testare.

In assenza di tale limitazione, il beneficiario può rivolgersi al notaio per redigere testamento pubblico (art. 603 c.c.). Tuttavia, trattandosi di atto personalissimo, all’atto — che deve svolgersi alla presenza di due testimoni — non può partecipare l’amministratore di sostegno, neppure se autorizzato dal Giudice Tutelare, poiché la sua presenza comprometterebbe la libera formazione della volontà testamentaria.

 
 
 

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